Statuto

Art. 1 - DENOMINAZIONE E’ costituita una libera Associazione senza scopo di lucro denominata: Associazione Culturale “Il sogno di Giulietta” Art. 2 - SEDE L’Associazione ha sede ad Ornavasso (VB), via Francesco Gatti n. 5. Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria. Art. 3 - SCOPI Gli scopi che l’Associazione si prefigge sono principlamente di carattere culturale. Finalità principali dell’Associazione sono le seguenti: - organizzare eventi culturali, festival, workshop di scrittura, conferenze su temi di interesse, spettacoli teatrali, reading, mostre, incontri nelle scuole, concorsi letterari per promuovere la cultura in tutti i suoi aspetti e la conoscenza della letteratura; - corsi di formazione, attività didattiche, convegni, concerti, manifestazioni culturali, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documentari, gite/viaggi; - la gestione di strutture museali, biblioteche, spazi per conferenze e proiezioni, sale di lettura, visite guidate di interesse culturale; - attività editoriale: pubblicazione, nel rispetto delle normative stabilite dalla legge, di un bollettino con qualsiasi cadenza e su qualsiasi supporto (cartaceo, telematico, informatico). Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Art. 4 - ASSOCIATI Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividono gli scopi dell’Associazione, si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dell’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione. Ci sono tre categorie di soci: - Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale. - Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo e hanno diritto di voto. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. - Soci Junior : coloro che non hanno ancora compiuto il 18° anno di età, possono partecipare alle iniziative dell'Associazione, ma non hanno diritto di voto in quanto minorenni. Il numero dei soci effettivi è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. Art. 6 - DOVERI DEI SOCI Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. Art. 7 - RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Consiglio direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo di sezione. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione. Art. 8 - GLI ORGANI SOCIALI Gli organi dell'Associazione sono: - L'assemblea dei soci; - Il Consiglio direttivo; - Il Presidente Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Art. 9 - L'ASSEMBLEA L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera/mail/sms agli associati, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. Deve inoltre essere convocata a- quando il Direttivo lo ritenga necessario; b- quando la richiede almeno un decimo dei soci. L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea ordinaria: - elegge il Presidente; - elegge il Consiglio Direttivo; - propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi; - approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo; - fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione; - ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo; - approva il programma annuale dell'Associazione. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia. L'assemblea straordinaria: - approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; - scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota. Art. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a sette membri. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente. ​Il Consiglio direttivo: - compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; - redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione; - redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico; - ammette i nuovi soci; - esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio direttivo stesso). Art. 11 - IL PRESIDENTE Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea. Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere. Art. 12 - I MEZZI FINANZIARI I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono da: - quote e contributi dei soci ed erogazioni liberali dei soci e di terzi; - contributi di privati; - contributi dello stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti; - donazioni e lasciti; - rimborsi: - attività marginali di carattere commerciale e produttivo; - entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento. Le elargizioni in danaro, le donazioni ed i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sull’utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell’organizzazione. I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 13 - BILANCIO L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Art. 14 - MODIFICHE STATUTARIE Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana. Art. 15 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari. Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.